DECRETO del PRESIDENTE della REPUBBLICA 18 febbraio 1999 n.238 (pubblicato sulla G.U. n. 173 del 26 luglio 1999) Regolamento recante le norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994 n.36. Con il regolamento attuativo della
L. n.36/94 è entrata in vigore la normativa che
disciplina l'utilizzo delle acque.
Dopo tale data chi continua ad
utilizzare l'acqua senza aver regolarizzato la propria
posizione è considerato "abusivo" e pertanto soggetto
alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art.
23, comma 4, della L. n. 152/99, che vanno da L.5.000.000 a
L.50.000.000 .
LEGGE 17 agosto 1999 n.290, art.2. Proroga dei termini nel settore agricolo (pubblicato sulla G.U. n. 195 del 20.08.99). Il termine per le denunce dei pozzi di cui all'art. 10 del decreto legislativo 123 luglio 1993, n.275 è riaperto e fissato in dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa e cioè al Per i pozzi di uso domestico o agricolo, la denuncia e la richiesta di concessione possono efettuarsi anche mediante autocertificazione. |
Il nostro studio è in grado di fornire la necessaria consulenza ed effettuare il disbrigo delle pratiche presso gli uffici dell'Amministrazione Provinciale competente.
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